La Federazione, in relazione alla riforma sul rapporto di lavoro sportivo, nel tentativo di supportare i licenziati nei nuovi adempimenti, si è immediatamente attivata per fornire tutte le indicazioni utili ad affrontare al meglio le novità.
La Federazione, al riguardo, deve però ribadire che non è autrice della riforma, trattandosi di una normativa generale introdotta dalla legislazione primaria statale tramite il d.lgs. 36/2021 e pertanto non ha alcuna possibilità di modificare o attenuare gli obblighi a carico dei licenziati.
Di seguito, per facilitare la miglior comprensione delle novità introdotte dal succitato provvedimento normativo, si riassume, in ordine cronologico, l’elenco delle iniziative comunque adottate in favore dei licenziati:
11 settembre 2023 pubblicazione comunicato “Sintesi delle novità in materia di lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021”
3 ottobre 2023 comunicazione al CONI dell’elenco dei lavoratori sportivi
19 ottobre 2023 pubblicazione comunicato “Adeguamento Statutario delle ASD e SSD”
20 ottobre 2023 pubblicazione “Guida pratica aggiornata per la gestione dei lavoratori sportivi degli Enti sportivi dilettantistici e degli Organismi Sportivi” elaborata dal Dipartimento per lo Sport
4 dicembre 2023 prima riunione con i rappresentati di tutte le ASD
13 dicembre 2023 richiesta ai rappresentati delle ASD di formulare quesiti inerenti alla nuova normativa in materia di lavoro sportivo
21 dicembre 2023 seconda riunione con i rappresentati di tutte le ASD per la disamina dei quesiti pervenuti
11 gennaio 2024 riunione con i Direttori degli AC per illustrare la riforma del lavoro sportivo
22 gennaio 2024 pubblicazione del nuovo modello standard di statuto per le ASD
A queste iniziative si aggiunge l’attività di supporto e consulenza già rilasciata individualmente ai singoli licenziati che hanno richiesto informazioni agli uffici federali. Si specifica che la Federazione ha la possibilità di affrontare solo argomenti di interesse generale.
ULTERIORI INDICAZIONI PER INQUADRARE I RAPPORTI TRA UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI, ORGANIZZATORI E ASD/SSD
PER GLI UFFICIALI DI GARA
Ipotesi 1: ufficiale di gara volontario
È volontario colui che percepisce solo rimborsi spese documentate per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza (art. 29 d.lgs. 36/2021).
Il commissario/volontario non può ricevere compensi, retribuzioni o altri emolumenti di qualsiasi natura. Il commissario/volontario presenterà all’organizzatore o all’associazione di appartenenza una nota spese accompagnata dai giustificativi (ricevute, scontrini, ecc.) a sostegno del rimborso richiesto. È ammesso il rimborso chilometrico come accaduto sino ad ora secondo le tabelle riconosciute dall’Agenzia delle Entrate. I rimborsi spese così percepiti non concorrono a formare il reddito di colui che li riceve. Pertanto, i rimborsi non sono soggetti a tassazione nei limiti appresso specificati.
La nuova normativa (art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021), infatti, ammette il rimborso forfettario solo nel limite di euro 150/mese, se l’organo sociale (ad es. Associazione) competente ha deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (vedi nuovo modello di statuto Associazioni Ufficiali di Gara).
Spetta al commissario/volontario autocertificare che per il mese di riferimento non ha superato tale soglia.
Superata tale soglia, il commissario/volontario potrà ricevere solo rimborsi spese documentate.
Nel comune di residenza, giova ribadirlo, il rimborso spese (anche forfettario) non è ammesso.
Ipotesi 2: ufficiale di gara retribuito
È lavoratore sportivo colui che percepisce un compenso (art. 25 d.lgs. 36/2021).
È compenso qualsiasi corresponsione di danaro diversa da un rimborso spese (documentate o dal rimborso forfettario di cui si è detto al riguardo dell’attività del volontario che chiaramente può essere utilizzato anche in tale fattispecie di rapporto).
Il rimborso delle spese si aggiunge al compenso che non può essere inferiore a quanto è stato previsto, con decorrenza 1.1.2024, dal CCNL dei lavoratori sportivi.
Va ben tenuto in considerazione che il lavoro sportivo si può svolgere tanto in forma di attività di lavoro autonoma (occasionale o coordinata e continuativa) che di lavoro subordinato (vedasi CCNL di riferimento).
LAVORO AUTONOMO
1. Prestazione occasionale
Il commissario/lavoratore può svolgere la propria attività in favore direttamente dell’organizzatore o dell’associazione di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 203 del Regolamento Sportivo Nazionale.
L’attività del commissario/lavoratore si può qualificare come attività di lavoro autonomo occasionale (art. 25, comma 3-bis, d.lgs. 36/2021) se svolta in maniera puramente episodica con propri mezzi e con modalità di svolgimento che possano escludere una etero direzione da parte di un terzo.
Il commissario/lavoratore, al termine del servizio, rilascia una ricevuta di prestazione autonoma occasionale in favore del soggetto che lo ha incaricato (organizzatore o associazione). Il reddito prodotto seguirà il regime di seguito illustrato nella sezione trattamento fiscale.
2. Collaborazione Coordinata e Continuativa (art. 23 CCNL Lavoratori Sportivi)
Svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
La caratteristica principale di tale tipologia di rapporto è l’etero direzione da parte di un terzo sulle modalità di svolgimento dell’attività che deve risultare da contratto scritto (art. 23.3 CCNL lavoratori sportivi).
L’attività si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 d.lgs. 36/2021):
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Nel nostro caso artt. 199 e seguenti RSN
TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
- FINO A 5.000 EURO ESENZIONE IRPEF ED INPS;
- DA 5.001 A 15.000 SI VERSANO SOLO I CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA;
- OLTRE I 15.000 SI PAGANO I CONTRIBUTI INPS E SI VERSA L’IRPEF CON LE ALIQUOTE ORDINARIE E RELATIVE ADDIZIONALI.
CONTRIBUZIONE INPS GESTIONE SEPARATA ALIQUOTA 27,03% (co.co.co.) 1/3 lavoratore – 2/3 committente.
L’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a € 5.000,00 e fino ad un massimale, che attualmente è di € 105,014,00.
Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.
Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.
Art. 35, comma 8-quater, d.lgs. 36/2021: “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 (1/1/2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione. Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
CHIARIMENTO FRANCHIGIA PER L’ANNO 2023
- Art. 51, comma 1-bis, d.lgs. 36/2021
L’attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell’art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 1/7/2023 di € 15.000,00, fermo restando che i compensi erogati ai sensi dell’art. 67 lett. m) (gennaio-giugno 2023 redditi diversi) la non imponibilità resta ad € 10.000,00. Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.
I compensi erogati per il lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «redditi diversi», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano “redditi assimilati al lavoro dipendente”, mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i “redditi di lavoro autonomo”.
Premi a sportivi dilettanti
Dal 1/7/2023 le somme erogate a titolo di premio non saranno più da considerarsi fiscalmente neutrali entro il tetto annuale di Euro 10.000 per percipiente, bensì dovranno essere erogate (sempre e comunque) al netto di una ritenuta del 20% a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73.
LAVORO SUBORDINATO
In tutti i casi che non rientrano nelle ipotesi sopraindicate, il rapporto va inquadrato nell’alveo del lavoro subordinato a termine o indeterminato secondo i parametri indicati nel CCNL che, di recente, è stato predisposto dagli Enti territoriali.
I profili retributivi e fiscali sono trattati dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta con le trattenute alla fonte.
PER ASD/SSD E ORGANIZZATORI
Il soggetto che conferisce l’incarico è considerato committente/datore di lavoro (secondo la normativa sopraindicata) nei limiti e con le peculiarità che ciascuno valuterà caso per caso.
Si richiama l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 203 RSN che regola l’iter di designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali e dei Segretari di manifestazione e spetta agli Organizzatori che devono provvedere a richiederli per iscritto all’Automobile Club di competenza territoriale e in difetto di risposta entro 3 giorni potranno rivolgersi direttamente ai commissari o tramite le associazioni.
Dunque, se il commissario/lavoratore è incaricato direttamente dall’organizzatore, quest’ultimo sarà il datore di lavoro committente.
Se il commissario/lavoratore è incaricato da un’associazione, anche se la prestazione è svolta in favore dell’organizzatore, il datore di lavoro-committente è l’associazione medesima anche se, per ipotesi, il rimborso spese/compenso fosse pagato dall’organizzatore direttamente al commissario.
In sintesi, salva l’ipotesi dei volontari e quella di lavoro autonomo occasionale, in tutti gli altri casi il soggetto incaricante (organizzatore o associazione) sarà considerato datore di lavoro vero e proprio. La qualifica di datore di lavoro implica molteplici riflessi come stabiliti dal CCNL lavoratori sportivi, come di recente rinnovato, nonché al rispetto della sicurezza ed alla messa a disposizione, per esempio, dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) che, invece, per volontari e occasionali sono prerogativa del commissario.
TRATTAMENTO FISCALE
Se l’organizzatore individua, senza ausilio dell’associazione, i commissari provvederà al loro pagamento secondo quanto indicato in precedenza a seconda della tipologia di rapporto che verrà ad instaurarsi tra le parti che dovrà comunque essere regolata con documento scritto.
Se l’organizzatore individua i commissari tramite una o più associazioni e regola i rapporti economici per tale servizio con la stessa, è indubbio che quest’ultime forniscono un servizio complessivo (e poi al loro volta dovranno regolare i rapporti con i singoli commissari).
Il tale caso l’associazione dovrà fornire un giustificativo all’organizzatore (con fattura o ricevuta a seconda del regime fiscale e attività concretamente svolta) e dovrà, come sopradetto, pretendere dai singoli commissari idonea ricevuta per il pagamento di compenso e/o specie che andrà ad effettuare.
Il CCNL lavoro sportivo in merito ai compensi ha individuato una tariffa minima in esecuzione di quanto è previsto dall’art. 36 della Costituzione.
L’art. 28, comma 3, d.lgs. 36/2021 pone, inoltre, a carico del datore di lavoro l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (art. 6, d.lgs. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, d.l. 510/1996 (conv. dalla l. 608/1996).
L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Le Associazioni degli Ufficiali di gara, peraltro, entro il 30.6.2024 devono aggiornare per atto notarile lo statuto alle prescrizioni previste dalla riforma e quelle di nuova costituzione con decorrenza immediata.
L’Appendice 2 del RSN pubblica, per facilitare la comprensione delle novità, il testo con evidenziati gli aggiornamenti.
Si ricorda, da ultimo, che le Associazioni devono svolgere in via principale attività “interne”, cioè rivolte ai propri associati (sport, aggregazione, formazione, ecc.); le attività “esterne” (ad es. servizi retribuiti verso gli Organizzatori) sono possibili purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle predette attività principali e comunque nei limiti fissati dalla legge (art. 9, comma 1, d.lgs. 36/2021).
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Questo comunicato ha valore puramente informativo sulla scorta del dettato normativo vigente alla data del 18.1.2024.
È responsabilità dei singoli interessati decidere quale delle fattispecie sopra elencate è rispondente alla propria situazione individuale.
CCNL SPORT
APPENDICE 10.docx
Bozza Autocertificazione_redditi_lavoro_sportivo.docx
Bozza Lettera incarico lavoratore cococo Sportivo.doc
Bozza lettera incarico volontari.docx
nuovo modello statuto 22.1.24.docx
